Cambiare il nome all’anagrafe in modo ufficiale è possibile, ma soltanto in alcuni casi: tutelare il diritto alla privacy, all’onore e alla reputazione
Cambiare nome all’anagrafe: come e quando si può fare. Il nome rappresenta un elemento fondamentale dell’identità personale. Tuttavia, in alcuni casi, può essere necessario cambiarlo per tutelare il diritto alla privacy, all’onore e alla reputazione.
Casi in cui è possibile cambiare nome
La legge italiana permette di cambiare nome all’anagrafe solo in determinate circostanze:
- Nome ridicolo o vergognoso: Il nome può essere considerato ridicolo o vergognoso se suscita scherno o derisione, ledendo la dignità del soggetto.
- Nome che rivela l’origine naturale: In alcuni casi, il nome può rivelare informazioni sensibili sulla nascita o la procreazione, come nel caso di figli nati da fecondazione assistita eterologa.
- Motivi soggettivi meritevoli di tutela: In via eccezionale, il tribunale può autorizzare il cambio nome per motivi soggettivi, come il diritto all’identità di genere o l’assimilazione a un nome culturalmente significativo.
- Transizione di genere: A seguito di un intervento chirurgico di transizione e di sentenza di cambiamento del sesso, è possibile cambiare nome per adeguarlo alla nuova identità di genere.
Procedura per cambiare nome
Per cambiare nome all’anagrafe, è necessario presentare un’istanza al Prefetto della provincia di residenza o del luogo di nascita. La domanda può essere presentata:
- Direttamente presso la Prefettura: In questo caso, l’istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto.
- A mezzo posta ordinaria: Inviare la domanda per posta ordinaria, allegando una copia del documento di identità.
Documentazione da allegare
All’istanza di cambio nome devono essere allegati:
Marca da bollo da 16 euro
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione: contenente dati anagrafici, stato di famiglia e cittadinanza.
- Documentazione a sostegno delle motivazioni: In caso di nome ridicolo o vergognoso, fornire prove dello scherno ricevuto. Per motivi soggettivi, presentare una relazione dettagliata.
- Fotocopia di un documento di identità valido.
- Copia integrale dell’atto di nascita.
- Dichiarazione di assenso di eventuali cointeressati: Se il richiedente è minorenne, è necessario il consenso dei genitori. I cointeressati (coniuge, figli maggiorenni) devono sottoscrivere la domanda e allegare i propri documenti di identità.
Valutazione dell’istanza
Il Prefetto valuta l’istanza e può:
- Accogliere la richiesta: In questo caso, emana un decreto di autorizzazione che viene affisso nei comuni di nascita e residenza del richiedente per 30 giorni.
- Rifiutare la richiesta: Il Prefetto può motivare il rifiuto e il richiedente può presentare ricorso al tribunale civile.
Decorrenza del cambio nome
Se l’istanza viene accolta, il cambio nome diventa ufficiale e può essere annotato su richiesta del soggetto:
- Sull’atto di nascita
- Sull’atto di matrimonio
- Negli atti di nascita dei figli
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