Il Superbonus 110% è una agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico degli edifici
Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale introdotta dalla legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico degli edifici. Questo incentivo è stato prorogato con la Legge di Bilancio 2023, ma sono state introdotte alcune modifiche sostanziali alle sue modalità di funzionamento.
La recente analisi del Censis ha evidenziato l’impatto economico e fiscale positivo del Superbonus, nonostante alcune problematiche nel settore edile. Tuttavia, il nuovo esecutivo ha introdotto nuove regole per il Superbonus tramite 2 interventi normativi: la Legge di Bilancio 2023 e la conversione in legge del Decreto Aiuti Quater.
In particolare, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto nuove modalità di accesso al Superbonus, escludendo alcune tipologie di interventi e limitando la detrazione al 90% per alcune categorie di immobili. Inoltre, è stata introdotta l’obbligatorietà del modello 730 per richiedere il Superbonus e sono state fissate nuove regole per la cessione del credito d’imposta.
La conversione in legge del Decreto Aiuti Quater ha introdotto ulteriori modifiche al Superbonus, tra cui l’eliminazione del tetto massimo di spesa per alcuni interventi e l’inserimento di nuove detrazioni fiscali per i lavori di riqualificazione urbana.
Superbonus: da 110% a 90%
Il Superbonus, con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti Quater e della Legge di Bilancio 2023, l’agevolazione è stata ridimensionata dal 110% al 90% del costo degli interventi. Questa percentuale subirà un progressivo decremento entro il 2025, quando si arriverà al 65%.
L’articolo 9 del Decreto Legge 176/2022 riporta le modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico, stabilendo le nuove regole. Ci sono, però, alcuni casi specifici in cui si applica ancora la vecchia aliquota del 110%.
Superbonus: quando si applica il 110%?
La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito delle eccezioni per l’applicazione del Superbonus del 110%, indicando in quali casi è ancora possibile usufruire della detrazione del 110% anziché del 90%.
Queste eccezioni si applicano agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) entro il 25 novembre 2022, agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, sempre che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA e agli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Le eccezioni si applicano ai condomini, ma alcune riguardano anche le villette unifamiliari, gli interventi effettuati da soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali (Onlus, Odv, Aps) e le case popolari (IACP).
Le novità per edifici Plurifamiliari, Unifamiliari, Sociosanitari e Assistenziali, IACP
Condomini o edifici plurifamiliari
Se in possesso dei requisiti, i condomini possono usufruire di una proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2025, ma con un’aliquota che si riduce nei successivi 2 anni, seguendo questo schema:
- Detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2023;
- Detrazione del 70% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024;
- Detrazione del 65% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025.
Villette Unifamiliari
Per gli edifici unifamiliari (villette e assimilabili) è prevista una specifica proroga del 110% della detrazione fino al 31 marzo 2023, ma solo nel caso in cui sia stato completato almeno il 30% dei lavori totali entro il 30 settembre 2022.
Per tutti gli altri casi, la percentuale scende al 90%, per tutto il 2023, a condizione che:
- L’unità immobiliare venga adibita ad abitazione principale;
- Il beneficiario della detrazione sia in possesso di un reddito di riferimento relativo all’anno precedente non superiore a 15.000 euro;
- Il contribuente sia in possesso di un diritto reale di godimento sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).
Edifici sociosanitari e assistenziali
Per quanto riguarda gli edifici di tipo sociosanitario e assistenziali, la norma prevede la proroga della detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per interventi eseguiti su immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- B1: collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme;
- B2: case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);
- D4: case di cura ed ospedali (con fine di lucro).
Questa proroga è prevista solo a patto che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Istituti autonomi case popolari (IACP) e cooperative
Anche per gli edifici gestiti dagli IACP, comunemente detti “case popolari”, e per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (ovvero quando gli alloggi vengono assegnati ai soci della cooperativa mediante contratto di godimento, senza il trasferimento della proprietà), sono previste alcune proroghe al 31 dicembre 2023, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Per usufruire della proroga è necessario che i lavori siano stati ultimati almeno per il 60% entro il 30 giugno 2023.
Le novità sulla cessione del credito
Il Superbonus 110% prevedeva una detrazione fiscale pari al 110% dei costi degli interventi, con il 10% del costo assorbito tramite cessione del credito o sconto in fattura.
Il Decreto Aiuti Quater ha aumentato il numero di volte in cui il credito può essere ceduto tra soggetti bancari e introdotto una garanzia fornita dalla SACE per trasformare i crediti in liquidità.
Tuttavia, il Decreto Cessioni ha cancellato la possibilità di cedere il credito d’imposta, sospendendo di fatto la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta. Ciò potrebbe avere effetti negativi sull’economia e sul settore edilizio.
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