Congedo parentale: cos’è e come funziona

Congedo parentale: cos’è, come funziona, come richiederlo, come fare domanda, requisiti, a chi spetta, importo

Congedo parentale: cos'è e come funziona
Congedo parentale: cos’è e come funziona. Quando una lavoratrice o un lavoratore diventano genitori, si pone la necessità di conciliare le esigenze di lavoro con le esigenze familiari e con lo svolgimento della funzione genitoriale. Per questo, la legge prevede, innanzitutto, un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la lavoratrice che diventa madre. Alla fine di tale periodo, è possibile prolungare l’assenza dal lavoro tramite il cosiddetto “congedo parentale“. Si tratta di un ulteriore periodo di assenza facoltativo durante il quale la lavoratrice o il lavoratore hanno il diritto di ricevere dall’Inps un’indennità economica sostitutiva, in parte, della retribuzione perduta a causa dell’assenza dal lavoro.

Congedo parentale: cos’è

Cos’è il Congedo parentale: il congedo parentale è un periodo di astensione (facoltativo) dal lavoro concesso ai genitori che intendono prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. Il diritto al congedo parentale spetta in caso di parto, adozione o affidamento plurimi.

Congedo parentale: come funziona

Come funziona il Congedo parentale: spetta ai genitori (in costanza di rapporto di lavoro) entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i 2 genitori non superiore a 10 mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 9 mesi, di cui:

  • Alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi (non trasferibili all’altro genitore) da fruire entro il 12esimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • Al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi (non trasferibili all’altro genitore) fino al 12esimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • A entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi;
  • Al genitore solo sono riconosciuti 9 mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro (tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome).

Congedo parentale: a chi spetta
A chi spetta il Congedo parentale:
  • Alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
  • Al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi (che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi);
  • Al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • Al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
  • Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia.
    L’indennità di congedo non spetta a:

  • Genitori disoccupati (o sospesi);
  • Genitori lavoratori domestici;
  • Genitori lavoratori a domicilio.
Congedo parentale: requisiti
I requisiti per il Congedo parentale:
  • Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso;
  • Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo. Per gli anni successivi al primo e fino al sesto (per i periodi di congedo indennizzabili) e sino al 12° (per i periodi di congedo fruibili), possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.
Congedo parentale: come richiederlo

Come richiedere il Congedo parentale: le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto (attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi).

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Quindi, per evitare la perdita del diritto, è necessario presentare all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

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